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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.02.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
22.02.
inammissibile

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

1. L'articolo 42-quinquies dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono approvate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «La prima nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato alla scadenza del primo triennio per ulteriori successivi periodi quinquennali»;
2) il secondo comma, nel secondo periodo, parte finale, la parola «triennio» è sostituita dalla parola «mandato»;
3) il terzo comma, primo periodo, la frase «Alla scadenza del triennio» è sostituita con la frase «Alla scadenza del primo triennio e dei successivi quinquenni»;
4) è aggiunto il seguente comma «In caso di sospensione obbligatoria dal servizio per gravidanza, per infortunio, per malattia di durata superiore a tre mesi o per candidatura o nomina presso uffici pubblici o elettivi incompatibili con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie, il giudice onorario di tribunale è sospeso dal servizio per l'intera durata dell'impedimento»;

5) è aggiunto il seguente comma «I giudici onorari di Tribunale in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto legge, inclusi quelli già confermati o prorogati per l'effetto di apposite disposizioni di legge, sono sottoposti alla successiva conferma quinquennale, ai sensi dell'articolo 42-quinquies dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dal presente decreto legge, nell'anno 2011, con decorrenza del successivo incarico quinquennale dal 1o gennaio 2012».

2. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria, i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, nonché i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.