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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.5.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
2.5.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 117 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis, accede agli atti di indagine e ad ogni registro tenuto, anche con modalità informatiche, in conformità alle vigenti prescrizioni, nonché alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia, realizzando, se del caso collegamenti reciproci. A tal fine il procuratore nazionale antimafia vigila sul funzionamento dei collegamenti telematici, sull'accesso informatico ai registri e agli atti processuali, sulla completezza degli inserimenti e sulla tempestività degli aggiornamenti delle banche dati a disposizione delle procure distrettuali, adottando ogni opportuno provvedimento.».