Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.
(Attribuzione al procuratore antimafia di funzioni in materia di terrorismo).
1. A far data dal 1o marzo 2009, al procuratore nazionale antimafia e ai procuratori distrettuali sono attribuite le funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo e di prevenzione del crimine organizzato.
2. All'articolo 371-bis del codice di procedura penale, nel primo comma, sostituire le parole: «nell'articolo 51 comma 3-bis» con le seguenti: «negli articoli 51 commi 3-bis e 3-quater.
3. Dal 1o marzo 2009, la Direzione Nazionale Antimafia assume la denominazione di Direzione Nazionale Criminalità Organizzata.