stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.02.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
15.02.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Il questore può disporre la collocazione, in tutto o in parte del territorio di competenza, in luoghi o esercizi pubblici nonché sui mezzi di trasporto, dei rilievi fotografici dei latitanti, nei confronti dei quali si procede per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, quando vi sia il sospetto che questi ultimi possano trovarsi nel territorio provinciale stesso.
2. Per le finalità previste dal comma 1, il questore può avvalersi delle associazioni di cui all'articolo 6, comma 5.

3. Dall'attivazione della presente disposizione non possono derivare costi aggiuntivi per la finanza pubblica».