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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.01.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
15.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche agli articoli 656, 698, 709 e 742 del codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il primo ed il secondo comma dell'articolo 656 sono sostituiti con i seguenti:
«1. Salvo i casi di straniero condannato con sentenza penale italiana, anche se non irrevocabile, quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.
2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e, "se il condannato è straniero, anche alle autorità giudiziarie competenti del paese d'origine" e notificato all'interessato.».
b) Il secondo comma dell'articolo 698 è sostituito dal seguente:
«2. Non si può disporre l'esecuzione all'estero di una pena detentiva inflitta allo straniero condannato con sentenza penale italiana, anche se non irrevocabile, e non può essere concessa l'estradizione per un reato politico, né quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.».
c) All'articolo 709, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'esecuzione dell'estradizione è sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione è stata concessa. Tuttavia il ministro di grazia e giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalità. Il ministro può inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente.
2-ter. In caso di straniero condannato con sentenza penale italiana, anche se non irrevocabile, il ministro di grazia e giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente del paese d'origine, per l'esecuzione della pena, può procedere alla consegna allo Stato di provenienza dello straniero già condannato o in attesa di giudicato sulla sentenza penale di condanna, concordandone termini e modalità, ai finì dell'esecuzione della pena nello Stato di provenienza, secondo quanto previsto negli accordi internazionali.».
d) L'articolo 742 è sostituito dal seguente:

Art. 742.
(Poteri del ministro di grazia e giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero).

1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'articolo 709, comma 2, il ministro di grazia e giustizia «provvede all'esecuzione all'estero delle sentenze penali, anche per gli stranieri condannati con sentenza non ancora passata in giudicato», ovvero vi acconsente quando essa è richiesta dallo Stato estero.

2. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale può essere domandata o concessa allo straniero, anche in attesa di sentenza di condanna definitiva, se l'esecuzione nello Stato estero è idonea a favorire il suo reinserimento sociale, salvo i casi di cui all'articolo 698.
3. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale è ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello Stato richiesto e l'estradizione è stata negata o non è comunque possibile.