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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.02.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
13.02.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Ulteriori norme a tutela dei minori).

1. Dopo l'articolo 364 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 364-bis. - (Omessa denuncia di reato in danno di minore). - Chiunque abbia avuto notizia, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, di uno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, commesso in danno di un minore a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, e ne ometta o ritardi la denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361 è punito con la reclusione fino a due anni».

2. Al primo comma dell'articolo 384 del codice penale, dopo la parola: «364,» sono inserite le seguenti: «364-bis,».
3. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter

e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «I delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter»;
b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

4. Dopo l'articolo 600-ter del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 600-ter.1. - (Distruzione di documenti redatti dal minore). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque intenzionalmente occulta, distrugge o altera in tutto o in parte gli scritti e gli elaborati redatti da un minore, dai quali emerge che questi o altro minore è stato vittima di alcuno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chiunque divulga o diffonde gli scritti e gli elaborati di cui al primo comma senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria precedente».
5. All'articolo 609-quinquies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Chiunque sottopone alla visione di una persona minore di anni quattordici immagini o filmati pornografici recanti rappresentazione di atti sessuali è punito con la medesima pena prevista dal primo comma».
6. Dopo l'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 414-bis. - (Pedofilia e pedopornografia culturali). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e forma di espressione, anche con il mezzo telematico e al solo fine culturale, pubblicamente legittima, diffonde giudizi legittimanti, istiga a commettere o effettua apologia delle condotte previste dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies, compiute con minorenni, è punito con la reclusione da tre a cinque anni».

7. Agli imputati per il reato previsto dall'articolo 414-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale.