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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.02.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
12.02.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 18-bis.

1. Il responsabile dell'organizzazione di raduni a carattere musicale aperti al pubblico, organizzati da privati cittadini in luoghi non predisposti per i pubblico spettacolo e non esenti da rischi per la sicurezza, è tenuto alla presentazione di una specifica richiesta al questore.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere la dichiarazione della data e del luogo ove si intende tenere la manifestazione, della durata della stessa, l'indicazione della previsione del numero dei partecipanti e dei mezzi destinati a garantire l'ordine pubblico, la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti, di quanti prestano la loro opera lavorativa nello svolgimento della manifestazione, nonché la dichiarazione di rispetto e conformità alla legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.
3. Devono altresì essere dichiarati i mezzi adottati al fine di garantire l'igiene pubblica e il rispetto ambientale del territorio in cui avviene la manifestazione. Alla dichiarazione deve essere allegata anche l'autorizzazione dell'ente competente ad occupare il terreno, qualora il terreno sia pubblico, nonché del proprietario, qualora il terreno sia di proprietà privata.
4. È facoltà del questore, qualora i mezzi indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 siano ritenuti insufficienti per il corretto svolgimento della manifestazione, convocare il responsabile dell'organizzazione al fine di individuare le misure adatte a garantire l'ordine pubblico, la sicurezza, l'igiene pubblica, il rispetto ambientale e il rispetto delle leggi vigenti. È altresì facoltà del questore, di comune accordo con il responsabile dell'organizzazione, individuare un altro luogo più adatto per lo svolgimento della manifestazione.
5. Il questore, d'intesa con il sindaco, può imporre all'organizzatore l'adozione di tutte le misure necessarie al corretto svolgimento della manifestazione e, in particolare, la previsione di un servizio d'ordine e di una struttura medica di primo soccorso. Il questore può vietare lo svolgimento della manifestazione qualora le misure adottate siano insufficienti.
6. Le Forze di polizia possono provvedere altresì al sequestro del materiale utilizzato per lo svolgimento manifestazione per un periodo fino a sei mesi.