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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.01.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
12.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
Art. 18. - 1. I promotori di una riunione in luogo pubblico devono darne avviso, almeno un giorno prima, al questore.
2. 1 contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 400 euro.
3. 11 questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo per la riunione.
4. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 400 euro.
5. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle riunioni elettorali;
b) all'articolo 20, le parole da: «avvengono manifestazioni» fino a: «assembramenti predetti» sono soppresse;
c) l'articolo 21 è abrogato;
d) l'articolo 25 è abrogato.