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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.11.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
1.11. (nuova formulazione)
approvato

Al comma 5, capoverso Art. 341-bis, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:
Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Dopo l'articolo 393 del codice penale è aggiunto il seguente:
Art. 393-bis. - (Causa di non punibilità). - Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342, 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni».
5-ter. L'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 è abrogato.

1.11.

Al comma 5, capoverso Art. 341-bis, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:. Ove il colpevole, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso, il reato è estinto.