Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. - (Modifiche alle sanzioni penali per il porto di armi o strumenti atti ad offendere). - 1. Il primo comma dell'articolo 585 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576 ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577».
2. All'articolo 699 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «fino a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da otto mesi a due anni»;
b) al secondo comma, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «venti mesi».
3. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000»;
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive, non si applicano le disposizioni del periodo precedente e in ogni caso l'arresto non può essere inferiore a sei mesi».
5. All'articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, secondo comma, secondo periodo, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».