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Legislatura XVI

Proposta emendativa 35.02. in Assemblea riferita al C. 2180-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/05/2009  [ apri ]
35.02.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis. - (Misure di coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione, destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità). - 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione, destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità, con compiti di impulso, ispettivi e sostitutivi nonché di raccordo con le autorità giudiziarie e con le Autonomie regionali e territoriali. La definizione funzionale, organizzativa, organica e strumentale della struttura è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della disciplina di destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità.
3. Gli oneri di funzionamento della struttura di cui al comma 1, non devono comportare aumento di spesa e sono posti a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito degli ordinari stazionamenti di bilancio.