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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.1.  nelle commissioni riunite III-XII in sede referente riferita al C. 2121

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2009  [ apri ]
3.1.

Al comma 2, sostituire la parola: quaranta con la seguente: quindici.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, considerando le amministrazioni centrali e locali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità. I rappresentanti delle associazioni delle persone disabili e delle organizzazioni rappresentative del terzo settore sono indicati dalle associazioni e dalle organizzazioni medesime. I suddetti rappresentanti devono essere in numero comunque non inferiore al 20 per cento del totale dei componenti l'Osservatorio. L'Osservatorio è inoltre integrato con un numero massimo di due esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità, designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.