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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.90. in Assemblea riferita al C. 2105-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2009  [ apri ]
2.90.

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
medesimo periodo, dopo le parole:
all'articolo 3 e aggiungere le seguenti: il parere;
sostituire il terzo e il quarto periodo con il seguente: In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri approva una relazione, da trasmettere tempestivamente alle Camere, nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta:
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le Commissioni di cui al comma 3 possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di trenta giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi alle Camere nello stesso periodo. Con la proroga del termine per l'espressione del parere si intende prorogato di trenta giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega;
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, decorso inutilmente il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, se non intende conformarsi al parere parlamentare della Commissione di cui all'articolo 3, trasmette alle Camere una relazione con le sue osservazioni e con eventuali proposte di modifica al testo degli schemi di decreto. In tal caso, la Commissione di cui all'articolo 3 ha facoltà di esprimere un nuovo parere vincolante entro quindici giorni dalla data della nuova trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere adottati in via definitiva dal Governo solo in conformità al parere della Commissione di cui all'articolo 3.

vedi 2. 110.