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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.2. in Assemblea riferita al C. 2105-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/03/2009  [ apri ]
17.2.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 17. - (Patto di convergenza). - 1. La legge dello Stato disciplina il coordinamento dinamico della finanza pubblica e, in particolare:
a) le fonti di copertura che consentono di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite a regioni, comuni, province e città metropolitane;
b) il rispetto del patto di stabilità e crescita;
c) la convergenza dei diversi territori verso i costi unitari, i livelli essenziali delle prestazioni e i fabbisogni standard di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f).

2. In un apposito provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, inserisce le norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica di cui al comma precedente. Esse comprendono, fra l'altro:
a) l'individuazione, con il metodo della programmazione triennale a scorrimento annuale, dei fabbisogni standard da finanziare, attraverso la definizione dei costi unitari e degli obiettivi di servizio che regioni, comuni, province e città metropolitane hanno il compito di erogare;
b) la dimostrazione che tali fabbisogni standard sono compatibili con gli obiettivi aggregati di finanza pubblica derivanti dai vincoli europei, nonché con un percorso dinamico di convergenza ai costi unitari e ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), denominato «Patto per la convergenza»;
c) per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, il livello di ricorso al debito, nonché l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali.

3. Lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata e avvalendosi delle strutture tecniche di cui all'articolo 4 della presente legge, costruisce e aggiorna una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi erogati da regioni, comuni, province e città metropolitane. Tali indicatori sono utilizzati per definire, d'intesa con la Conferenza unificata, i fabbisogni standard, i costi unitari e gli obiettivi di servizio di cui al precedente comma, lettera a), nonché per monitorare il grado di raggiungimento dell'obiettivo di convergenza ai costi unitari e ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al precedente comma, lettera b).
4. Nel caso in cui il monitoraggio rilevi che uno o più enti non abbiano raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante e negli obiettivi di servizio, un procedimento, denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello».

ex 17. 9.