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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.14. in Assemblea riferita al C. 2105-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2009  [ apri ]
13.14.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) i fondi istituiti nel bilancio delle Regioni, ai sensi del comma 1 lettera a), sono alimentati dal fondo perequativo dello Stato solo se si realizzano gli accordi e le intese previste dalla lettera g) nelle singole Regioni. Se non si realizzano le condizioni di cui alla lettera g), i finanziamenti perequativi sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli enti. Qualora invece si realizzino nelle singole Regioni le condizioni di cui alla lettera g) i fondi ricevuti sono trasferiti agli enti di competenza entro trenta giorni dal loro ricevimento dalla singola Regione. Nel caso in cui la Regione non ottemperi nei termini previsti, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

ex 13. 2.