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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.14. in Assemblea riferita al C. 2105-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/03/2009  [ apri ]
2.14.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) garanzia che, entro i due anni successivi alla data di adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, la pressione fiscale complessiva non superi il livello raggiunto nell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge e che, trascorso tale periodo, essa si riduca rispetto a tale livello, con le modalità e secondo le procedure di coordinamento dinamico della finanza pubblica di cui all'articolo 17, nonché mediante la riduzione del prelievo fiscale statale, con particolare riferimento ai seguenti soggetti a partire da quelli residenti nelle regioni del Mezzogiorno:
a) lavoratori dipendenti a basso reddito e lavoratori precari e discontinui;
b) famiglie con figli minori e pensionati a basso reddito, con particolare riguardo ai soggetti più esposti all'incapienza fiscale;
c) piccole e medie imprese, attraverso misure orientate al sostegno alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla competitività.

ex 2. 124.