Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I principi di eguaglianza dei cittadini e di perequazione fiscale dei territori dotati di diversa capacità fiscale, di cui al Titolo V della Costituzione, si applicano sull'intero territorio nazionale. Le disposizioni di cui al capo IX della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale, in conformità con gli statuti, secondo il principio di leale collaborazione e i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione.