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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.8. in Assemblea riferita al C. 2105-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/03/2009  [ apri ]
1.8.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. In attuazione del principio unitario di cui all'articolo 5 della Costituzione, in ottemperanza delle sentenze della Corte Costituzionale n. 425 del 2004, n. 82 del 2007 e n. 88 del 2006 e della sentenza n. 190 del 2008, il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica, connessi ad obiettivi nazionali derivanti da obblighi comunitari, che grava sulle regioni a statuto ordinario in base all'articolo 119 della Costituzione, si impone anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio dell'autonomia finanziaria di cui allo statuto speciale. A tal fine le norme di cui ai decreti legislativi delegati di attuazione della presente legge relative alle entrate e alle spese e di riforma economico-sociale sono, sulla base di apposito accordo con ciascuna di tali regioni, contemperate e coordinate con la speciale autonomia in materia finanziaria di cui godono le regioni a statuto speciale in forza dei loro statuti.

vedi 1. 15.