Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Limitatamente al biennio 2010-2011 e in attesa di una complessiva riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria, di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere corrisposto per un periodo massimo complessivo di 78 settimane.