Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dall'anno 2010 le amministrazioni pubbliche possono procedere alla stabilizzazione dei lavoratori di pubblica utilità mediante l'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale, attraverso una riserva di posti fino al 40 per cento e l'attribuzione di apposito punteggio.