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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.013. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/04/2010  [ apri ]
1.013.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali). - 1. Limitatamente al biennio 2010-2011 e in attesa di una complessiva riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria, di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere corrisposto per un periodo massimo complessivo di settantotto settimane.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo, nonché le procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto.
3. All'articolo 2, comma 156, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
4. Per l'anno 2011 è introdotto un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 200.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Della disposizione di cui al presente comma si tiene conto in sede di versamento dell'acconto relativo alle imposte sui redditi delle persone fisiche per l'anno 2011. Delle medesime disposizioni non si tiene conto in sede di versamento dell'acconto relativo alle imposte sui redditi delle persone fisiche per l'anno 2012. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al presente comma.