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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.8. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/04/2010  [ apri ]
1.8.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. In via sperimentale, l'indennità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è riconosciuta nella misura del 60 per cento, erogabile in tre soluzioni, agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione, che nel corso degli anni 2009-2010, abbiano soddisfatto le seguenti condizioni:
a) abbiano conseguito nei 12 mesi precedenti un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000 euro e siano state accreditate presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a 4 e non superiore a 9;
b) non risultino occupati al momento della richiesta e sia stata rilasciata dal centro per l'impiego la dichiarazione di immediata disponibilità.

1-bis. In caso di nuova occupazione dopo la richiesta d'indennità, entro 5 giorni, è fatto obbligo di comunicazione all'INPS che provvede alla rideterminazione del sussidio, proporzionalmente al periodo d'effettiva inattività.