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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.08. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/04/2010  [ apri ]
1.08.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali). - 1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunte, infine, le seguenti lettere:
«c-bis) limitatamente al biennio 2010-2011 e in attesa di una complessiva riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria, di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, in deroga a quanto stabilito dal predetto articolo 6, può essere prorogato in via sperimentale fino ad un periodo massimo complessivo di settantotto settimane. La proroga di durata di cui alla presente lettera eccedente i limiti temporali stabiliti dal citato articolo 6 della legge n. 164 del 1975 è concessa, a domanda, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nei limiti delle risorse aggiuntive previste allo scopo dalla disposizione di cui alla lettera c-ter) a favore del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
c-ter) per gli anni 2010 e 2011, le risorse del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate di una somma annua pari a 250 milioni di euro».

2. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».