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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.011. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/04/2010  [ apri ]
1.011.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali). - 1. Limitatamente al biennio 2010-2011 e in attesa di una complessiva riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria, di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere corrisposto per un periodo massimo complessivo di settantotto settimane.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti delle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.