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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.0105. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2094

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2011  [ apri ]
4.0105.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. La rubrica e il comma 1 dell'articolo 27 comma del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 sono modificati come segue: «Sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto». - 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la particolare tenuità del fatto, valutata sulla base dei parametri di cui all'articolo 530-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto.
2. L'articolo 27 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 è modificato come segue: «nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1».
3. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 è modificato come segue: «Provvedimenti. - 1. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per particolare tenuità del fatto».
4. L'articolo 26 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 va modificato come segue: «Sentenza di non luogo a procedere per tenuità del fatto. - 1. Se fin dalle prime indagini risulta che sussistono le condizioni previste dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il pubblico ministero richiede sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto al giudice indicato nell'articolo 50-bis, comma 1 del testo approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448».

Il Relatore