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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.0103. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2094

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2011  [ apri ]
4.0103.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

L'articolo 651 del codice di procedura penale è sostituito come segue:
«Art. 651 - Efficacia della sentenza penale di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno. - 1. La sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto pronunciate in seguito a dibattimento hanno efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato o del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto pronunciate a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

Il Relatore