Aggiungere in fine il seguente comma:
5. All'articolo 3(L), comma 1, del testo unico di cui a decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera i) è inserita la seguente: «i-bis) tutti i provvedimenti giudiziari con cui il giudice proscioglie l'imputato per particolare tenuità del fatto».