Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
L'articolo 653 comma 1-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto hanno efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso».