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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.0104. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2094

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2011  [ apri ]
4.0104.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

L'articolo 653 comma 1-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto hanno efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso».

Il Relatore