Dopo l'articolo 1, introdurre il seguente articolo 1-bis:
«Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 346-bis, è inserito il seguente:
«Art. 346-bis. - (Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto). - 1. Quando il fatto è di particolare tenuità, il giudice, con sentenza, dichiara di non doversi procedere se la persona offesa non si oppone.
2. Nel corso delle indagini preliminari, quando il fatto è di particolare tenuità, il giudice pronuncia decreto motivato di archiviazione solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.
3. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionante e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.
4. Nel caso di dichiarazione di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, il giudice dispone comunque la confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale.