Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. A seguito di sentenza passata in giudicato di proscioglimento, pronunciata ai sensi degli articoli 529 o 530 o 531 del codice di procedura penale, oppure di sentenza passata in giudicato di non doversi procedere, pronunciata ai sensi dell'articolo 469 codice procedura penale, oppure di sentenza di non luogo a procedere, pronunciata ai sensi dell'articolo 425 codice procedura penale, oppure di archiviazione del procedimento, è disposta d'ufficio o su istanza della parte interessata la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici.
1-bis. Non si procede a cancellazione nei casi in cui il reato sia stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.