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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.01. in III Commissione in sede referente riferita al C. 2041

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/01/2009  [ apri ]
3.01. (nuova formulazione)
(fatto proprio dal gruppo pd)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riconoscimento di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti ed interessi sottoposti in Libia a misure limitative).

1. Ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana già operanti in Libia, per i quali la legge l6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione di anticipazioni per beni, diritti e interessi perduti a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 1o settembre 1969, e che hanno altresì beneficiato delle disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni e 29 gennaio 1994, n. 98, è corrisposto un ulteriore indennizzo nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 5 del presente articolo.
2. Agli effetti del comma 1 sono valide le domande già presentate, se confermate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dagli aventi diritto.

3. Le pratiche già respinte per carenza di documentazione verranno, su domanda, prese nuovamente in esame dalla Commissione interministeriale amministrativa di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, e all'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980,n. 16, al fine di acquisire ogni elemento utile integrativo della documentazione mancante.
4. Agli indennizzi corrisposti in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e all'articolo 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 98.
5. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 del presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite la misura e le modalità di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite della dotazione del predetto fondo.
6. All'onere derivante del comma 2, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

3.01.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riconoscimento di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti ed interessi sottoposti in Libia a misure limitative).

1. Ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana già operanti in Libia, per i quali la legge l6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione di anticipazioni per beni, diritti e interessi perduti a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 1o settembre 1969, e che hanno altresì beneficiato delle disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni e 29 gennaio 1994, n. 98, è corrisposto un ulteriore indennizzo.
2. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 è fissato un ul- teriore coefficiente di rivalutazione del 3,5.
3. Agli effetti del comma 1 sono valide le domande già presentate, se confermate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dagli aventi diritto.
4. La liquidazione degli indennizzi calcolati ai sensi del comma 1 è effettuata dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Le pratiche già respinte per carenza di documentazione verranno, su domanda, prese nuovamente in esame dalla Commissione interministeriale amministrativa, di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, e all'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, al fine di acquisire ogni elemento utile integrativo della documentazione mancante.
6. Agli indennizzi corrisposti in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e all'articolo 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 98.
7. All'onore derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2015, si provvede per gli anni 2009 e 2010 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per gli anni dal 2011 al 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.