stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.7000. in Assemblea riferita al C. 2041-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/01/2009  [ apri ]
3.7000.

All'articolo 3, comma 2, lettera b), numero 1, sostituire le parole: 8,3 per mille con le seguenti: 10,3 per mille.

Conseguentemente:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - (Riconoscimento di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti ed interessi sottoposti in Libia a misure limitative). - 1. Ai cittadini italiani nonché agli enti ed alle società di nazionalità italiana già operanti in Libia, in favore dei quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione di anticipazioni in relazione a beni, diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità libiche, ovvero che hanno beneficiato delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, alla legge 5 aprile 1985, n. 135, nonché alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, è corrisposto un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 5.
2. Agli effetti del comma 1 sono valide le domande già presentate, se confermate, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dagli aventi diritto.
3. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, le pratiche, già respinte per carenza di documentazione, sono, su domanda, prese nuovamente in esame dalla Commissione interministeriale istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, al fine di acquisire ogni elemento utile per l'integrazione della documentazione mancante.
4. Agli indennizzi corrisposti in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e all'articolo 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 98.
5. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui dall'anno 2009 all'anno 2011. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite la misura e le modalità di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, nel limite della dotazione del predetto fondo.;
all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: dal 2009 al 2028 aggiungere le seguenti: nonché agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3-bis della presente legge, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011,.

Il Governo