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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.9.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 2031

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2009  [ apri ]
7.9.
inammissibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Il personale del Ministero degli affari esteri in possesso di contratto regolato dalla legge italiana, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, è collocato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del medesimo Ministero, di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775.
2. Al personale di cui al comma 1, è riconosciuto l'inquadramento, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009, nell'area II prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri del 9.2007, e le successive progressioni di carriera sono assoggettate alla medesima contrattazione applicabile al citato personale di ruolo dello stesso Ministero.
3. Per la progressione in carriera del personale di cui al comma 1, è valutato per intero il periodo di servizio prestato anteriormente al collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri. Il personale, successivamente collocato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri, può essere immesso, soltanto a domanda dell'interessato, nei ruoli organici del medesimo Ministero in caso di vacanza di organico anche in soprannumero.
4. Il personale collocato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri è mantenuto stabilmente all'estero, nella sede presso la quale presta servizio. Per fondati e documentati motivi personali o nel caso di chiusura o di soppressione dell'ufficio all'estero, il predetto personale può essere trasferito ad altra sede, individuata con criteri da determinare in sede di contrattazione. In tali casi si applicano le indennità di trasferimento spettanti al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri. Al personale è corrisposta una retribuzione annua base non inferiore al 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'indennità di servizio percepita, nella stessa sede, dal pari grado di ruolo del Ministero degli affari esteri. Al medesimo personale spettano i congedi , i periodi di maternità e di malattia previsti per il personale di pari grado e ruolo del Ministero degli affari esteri. Lo stesso personale è assicurato per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni normative nonché la contrattazione collettiva nazionale di lavoro applicabili agli impiegati di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.