Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) prevedere che il procedimento disciplinare possa proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento penale, affermando in tal caso la non applicabilità dell'articolo 653 c.p.c. e dunque la non estensibilità dell'efficacia di giudicato delle sentenze penali irrevocabili di assoluzione o di condanna.