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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.21.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 2031

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2009  [ apri ]
6.21.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei trenta giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite la Direzione Provinciale del Lavoro di un collegio di conciliazione senza maggiori oneri per la finanza pubblica ed arbitrato, composto da un rappresentate di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in qualità di Presidente, scelto di comune accordo o in difetto di accordo nominato dal Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro, fra funzionari competenti, non esercitanti attività ispettiva. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. Qualora l'amministrazione pubblica non provveda, entro quindici giorni dall'invito rivoltogli dalla Direzione Provinciale del Lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.