stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.02.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 2031

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2009  [ apri ]
6.02.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Delega al Governo per l'accorpamento delle scuole superiori di pubblica amministrazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto ad unificare le scuole superiori di pubblica amministrazione.
2. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento efficiente dei programmi di formazione, articolati in specifici settori disciplinari, al fine di assicurare una preparazione degli aspiranti dirigenti pubblici adeguata ai principi contenuti nella presente legge;
b) riduzione dei costi complessivi degli apparati amministrativi, riducendo il personale in esubero ed avvalendosi, qualora necessario, della consulenza di personale esterno e della collaborazione con università e centri di ricerca;
c) innalzamento della qualità degli insegnamenti a partire da una loro articolazione organica e strutturazione in curricoli;
d) collaborazione costante con le pubbliche amministrazione e gestione congiunta dei corsi di formazione sul lavoro.