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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.01.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 2031

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2009  [ apri ]
6.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Delega al Governo in materia di riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riformare gli ordinamenti dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, attraverso la valorizzazione delle professionalità, anche dei ruoli tecnici, e la semplificazione delle relative procedure, che consentano di migliorare l'efficienza e la funzionalità degli uffici e dei reparti in cui il personale interessato espleta i propri compiti istituzionali, tenendo anche conto dei processi di riqualificazione professionale che hanno interessato i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle modifiche intervenute in materia di accesso alla dirigenza pubblica, nonché, in quanto compatibili, dei principi e criteri di delega di cui alla presente legge finalizzati all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, attraverso il contestuale pieno riconoscimento delle specifiche peculiarità del personale delle Forze di polizia e delle Forze annate.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dell'unificazione del ruolo degli agenti ed assistenti con quello dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, fermo restando la dotazione organica complessiva dei due ruoli, anche prevedendo:
1) il possesso del diploma di scuola media secondaria superiore per l'accesso alla qualifica iniziale del nuovo ruolo;
2) l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente e qualifica e grado corrispondente attraverso un percorso di qualificazione e aggiornamento professionale con verifica finale, nonché l'eventuale mantenimento, per un'aliquota dei posti disponibili, del concorso o della procedura selettiva interna, riservati al personale con qualifica di agente scelto, assistente e assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con almeno due anni di anzianità;
3) l'introduzione di procedure agevolate per la progressione in carriera nel ruolo ispettori per il personale vincitore dei concorsi per l'accesso nel ruolo sovrintendenti indetti in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 e destinatario della previsione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), nonché la previsione di trattamenti economici compensativi a favore del personale del ruolo dei sovrintendenti e ruoli corrispondenti in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1;
b) revisione del ruolo degli ispettori e ruoli corrispondenti, anche prevedendo l'eventuale trasformazione in qualifica e grado della denominazione di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza - sostituto commissario e delle denominazioni e qualifiche corrispondenti;
c) revisione dei ruoli direttivi delle Forze di polizia e delle Forze armate, coerentemente con i processi di riqualificazione professionale del personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche prevedendo:
1) l'istituzione di un nuovo ruolo direttivo, anche attraverso la contestuale soppressione dei ruoli direttivi speciali e la riduzione della dotazione organica degli altri ruoli, al quale si accede, per almeno il cinquanta per cento della dotazione organica, attraverso concorso pubblico riservato a cittadini in possesso del diploma di laurea adeguato alle funzioni da svolgere e, per la restante parte, attraverso concorso interno riservato al personale con qualifica apicale del ruolo degli ispettori e ruoli corrispondenti, in possesso del medesimo titolo di studio, fermi restando, nella fase transitoria, l'accesso al nuovo ruolo direttivo del personale con qualifica apicale del ruolo degli ispettori, anche senza il predetto titolo di studio, in possesso degli altri requisiti già previsti per l'accesso ai corrispondenti ruoli direttivi speciali;
2) l'eventuale introduzione di meccanismi di adeguamento dei trattamenti economici correlati all'anzianità nel ruolo analoghi a quelli già previsti per il personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato e ruoli corrispondenti;
d) revisione dei ruoli dirigenziali delle Forze di polizia e delle Forze armate coerentemente con la nuova disciplina dell'accesso alla dirigenza pubblica, con specifico riferimento ai titoli di studio previsti in relazione alle professionalità richieste, anche prevedendo:
1) l'unificazione del ruolo dei commissari con quello dei dirigenti, nonché di quelli corrispondenti della Polizia di Stato, fermo restando l'ordinamento gerarchico, attraverso la ridefinizione delle qualifiche e delle rispettive dotazioni organiche, nonché la valorizzazione delle funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, confermando le medesime modalità già previste per l'accesso al ruolo dei commissari, attraverso concorso pubblico, assicurando altresì, l'accesso, per un'aliquota riservata non superiore al venti per cento dei posti disponibili, anche al personale del nuovo ruolo direttivo in possesso del medesimo titolo di studio;
2) l'adeguamento dei ruoli dirigenziali delle altre Forze di polizia e delle Forze armate attraverso l'eventuale riconoscimento dirigenziale, ovvero il trattamento economico corrispondente, anche al personale in possesso di titoli analoghi a quelli che consentono l'accesso alla dirigenza pubblica, ovvero di titoli e professionalità corrispondenti, assicurando, comunque, l'allineamento economico con il personale di cui al n. 1;
3) l'aggiornamento dei meccanismi di rideterminazione annuale dei trattamenti economici, anche attraverso l'eventuale introduzione di un procedimento negoziale per gli aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale interessato, con procedure e modalità coerenti con quelle di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, tenendo conto delle peculiarità anche rappresentative del personale interessato;

e) assicurare la funzionalità delle diverse Forze di polizia e delle Forze armate, nonché l'armonizzazione ordinamentale ed economica degli ordinamenti interessate dal processo di riforma, anche attraverso la previsione di interventi perequativi di carattere economico, compresi quelli una tantum, finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale;
f) adeguare la corrispondenza funzionale e tra il personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate e quello del restante pubblico impiego, in relazione ai processi di riqualificazione professionale del personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della modifica della disciplina prevista per l'accesso alla dirigenza pubblica;
g) assicurare l'invarianza della spesa, salvo quanto previsto dai commi 1 e 4, anche attraverso la rideterminazione o riduzione delle dotazioni organiche e delle qualifiche e gradi e la rimodulazione dei trattamenti economici già previsti per il personale interessato, compresi quelli correlati all'anzianità di servizio e alla valorizzazione dirigenziale, nonché il ricorso alle risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del personale dei ruoli dirigenziali delle Forze di polizia e delle Forze armate.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4 sono adottati su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole e forestali, se non proponenti e sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale rispettivamente interessato, perché esprimano il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema di decreto, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Gli schemi sono, inoltre, trasmessi, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine di cui ai commi 1, alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati affinché esprimano il proprio parere. Si procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può emanare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità, anche nell'ambito di eventuali finanziamenti iscritti annualmente nella legge finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico finanziaria.