Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) prevedere che il dirigente, in caso di inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa da parte dell'amministrazione competente, previa contestazione e contraddittorio, possa essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondenti a quello revocato, per un periodo non inferiore a cinque anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni previste dai contratti collettivi.