Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) prevedere la riduzione del 50 per cento delle aliquote di incarichi dirigenziali di carattere generale per le quali le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni e la soppressione della possibilità di conferire a soggetti estranei o a dipendenti delle medesime pubbliche amministrazioni privi della qualifica dirigenziale incarichi dirigenziali di carattere non generale.