stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.28.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 2031

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2009  [ apri ]
5.28.
inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. È abrogato il comma 434 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I professori universitari di prima fascia di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, dopo il raggiungimento del 72o anno di età, possono chiedere, prima della data di pensionamento, di continuare a prestare servizio, dopo il pensionamento, in posizione di fuori ruolo per ulteriori tre anni; essi conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono inerenti allo stato di professore di ruolo. Agli stessi viene erogato il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali. Agli stessi professori che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali, è erogato, per tutta la durata del periodo del collocamento in posizione di fuori ruolo, dalle rispettive università.