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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.75.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 2031

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2009  [ apri ]
3.75. (riformulato in corso di seduta)

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente:
a) al medesimo articolo 3, comma 3, primo periodo, sostituire le parole:
di cui al comma 2, lettera f), con le seguenti: di cui all'articolo 3-bis;
b) al medesimo articolo 3, comma 4, sostituire le parole: ad eccezione del comma 2, lettera f) con le seguenti: ad eccezione dell'articolo 3-bis;
c) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni).

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata «Autorità». L'Autoritàè organismo indipendente dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.
2. L'Autoritàè un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti di riconosciuta indipendenza ed elevata professionalità in materia di diritto pubblico, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, statistica applicata all'analisi delle organizzazioni e delle politiche pubbliche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari istituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. il Presidente dell'Autoritàè eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.
4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena dì decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
5. Al Presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.
6. Il comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.
7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei princìpi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.
8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei princìpi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, deI codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità dì trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.
10. L'Autorità inoltre:
a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), richiamando le amministrazioni inadempienti;
b) valuta il contenuto dei piani stessi e può formulare osservazioni sulla congruità delle misure adottate;
c) verifica l'effettivo svolgimento del confronto pubblico annuale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), richiamando le amministrazioni inadempienti.

11. Al fine di promuovere la confrontabilità tra le prestazioni delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità stabilisce annualmente indicatori quantitativi longitudinali, trasversali alle diverse amministrazioni pubbliche, o stabiliti per gruppi omogenei di esse, che devono essere adottati all'interno degli strumenti di programmazione, gestione e controllo e negli strumenti di valutazione dei risultati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d).
12. L'Autorità si avvale dell'attività dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT), del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), della Banca d'Italia, nonché del Sistema statistico nazionale (SISTAN).

13. Per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite, l'Autorità si avvale altresì dei risultati delle attività di valutazione dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (Invalsi), dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e delle Agenzie regionali per i servizi sanitari, del comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei contributi e rapporti forniti dalle organizzazioni civiche operanti nel campo della valutazione e controllo dei servizi pubblici.
14. Le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, concorrono a delineare, nell'ambito della rispettiva autonomia legislativa e regolamentare e per quanto concerne i rispettivi ambiti di competenza territoriale, modalità operative per l'attuazione delle attività di monitoraggio e valutazione di cui alla presente legge, nonché di integrazione delle attività stesse nell'ambito del sistema assoggettato al controllo dell'Autorità.
15. L'Autorità gestisce il portale per la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, attraverso il quale sono resi accessibili le comparazioni tra le prestazioni misurate in base agli indicatori di cui al comma 11, i programmi delle pubbliche amministrazioni, i rispettivi portali e, per il tramite di essi, tutte le informazioni relative a ciascuna amministrazione. Le regole di funzionamento del portale della trasparenza sono definite con regolamento dell'Autorità.
16. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni pubbliche, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito Internet dell'Autoritàè predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nei sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.

3.75.
inammissibile

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole:, ad eccezione del comma 2, lettera f), e dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni).

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata «Autorità». L'Autoritàè organismo indipendente dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.
2. L'Autoritàè un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti di riconosciuta indipendenza ed elevata professionalità in materia di diritto pubblico, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, statistica applicata all'analisi delle organizzazioni e delle politiche pubbliche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari istituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. il Presidente dell'Autoritàè eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.
4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena dì decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
5. Al Presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.
6. Il comitato dei garanti di cui all'articolo 22 deI decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.
7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei princìpi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.
8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei princìpi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, deI codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità dì trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.
10. L'Autorità inoltre:
a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), richiamando le amministrazioni inadempienti;
b) valuta il contenuto dei piani stessi e può formulare osservazioni sulla congruità delle misure adottate;
c) verifica l'effettivo svolgimento del confronto pubblico annuale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), richiamando le amministrazioni inadempienti.

11. Al fine di promuovere la confrontabilità tra le prestazioni delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità stabilisce annualmente indicatori quantitativi longitudinali, trasversali alle diverse amministrazioni pubbliche, o stabiliti per gruppi omogenei di esse, che devono essere adottati all'interno degli strumenti di programmazione, gestione e controllo e negli strumenti di valutazione dei risultati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d).
12. L'Autorità si avvale dell'attività dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT), del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), della Banca d'Italia, nonché del Sistema statistico nazionale (SISTAN).
13. Per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite, l'Autorità si avvale altresì dei risultati delle attività di valutazione dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (Invalsi), dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e delle Agenzie regionali per i servizi sanitari, del comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei contributi e rapporti forniti dalle organizzazioni civiche operanti nel campo della valutazione e controllo dei servizi pubblici.
14. Le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, concorrono a delineare, nell'ambito della rispettiva autonomia legislativa e regolamentare e per quanto concerne i rispettivi ambiti di competenza territoriale, modalità operative per l'attuazione delle attività di monitoraggio e valutazione di cui alla presente legge, nonché di integrazione delle attività stesse nell'ambito del sistema assoggettato al controllo dell'Autorità.
15. L'Autorità gestisce il portale per la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, attraverso il quale sono resi accessibili le comparazioni tra le prestazioni misurate in base agli indicatori di cui al comma 11, i programmi delle pubbliche amministrazioni, i rispettivi portali e, per il tramite di essi, tutte le informazioni relative a ciascuna amministrazione. Le regole di funzionamento del portale della trasparenza sono definite con regolamento dell'Autorità.
16. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni pubbliche, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito Internet dell'Autoritàè predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nei sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.