stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.72.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 2031

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2009  [ apri ]
3.72. (riformulato in corso di seduta)

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente:
a) al medesimo articolo 3, comma 3, primo periodo, sostituire le parole:
di cui al comma 2, lettera f), con le seguenti: di cui all'articolo 3-bis;
b) al medesimo articolo 3, comma 4, sostituire le parole: ad eccezione del comma 2, lettera f) con le seguenti: ad eccezione dell'articolo 3-bis;
c) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni).

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata «Autorità». L'Autoritàè organismo indipendente, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.
2. L'Autoritàè un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, e professori ordinari di materie giuspubblicistiche o economiche, Non possono essere nominate persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari costituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni. Il presidente dell'Autoritàè eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.
4. Il presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Al fine di dare continuità all'azione dell'Autorità, in sede di prima attuazione della presente legge per una sola volta, due dei componenti designati dal Governo restano in carica per sei anni. All'atto dell'accettazione della nomina, il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
5. Al presidente compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente.
6. Il comitato dei garanti istituito ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.
7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.
8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e di buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente delle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione dell'efficienza e della produttività delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.
10. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle pubbliche amministrazioni, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni dei consumatori e degli utenti, per i centri di ricerca e per ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonome elaborazione e valutazione. Il sito Internet dell'Autoritàè predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni dei consumatori o di utenti, o studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e sulle informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.
11. L'Autorità inoltre:
a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza di cui all'articolo 4 richiamando le amministrazioni inadempienti;
b) valuta il contenuto dei piani stessi e può formulare osservazioni sulla congruità della misura adottata;
c) verifica l'effettivo svolgimento del confronto pubblico annuale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera o), richiamando le amministrazioni inadempienti.

3.72.
inammissibile

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni).

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata «Autorità». L'Autoritàè organismo indipendente, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.
2. L'Autoritàè un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, e professori ordinari di materie giuspubblicistiche o economiche, Non possono essere nominate persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari costituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni. Il presidente dell'Autoritàè eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.
4. Il presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Al fine di dare continuità all'azione dell'Autorità, in sede di prima attuazione della presente legge per una sola volta, due dei componenti designati dal Governo restano in carica per sei anni. All'atto dell'accettazione della nomina, il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
5. Al presidente compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente.
6. Il comitato dei garanti istituito ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.
7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.
8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e di buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente delle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione dell'efficienza e della produttività delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.
10. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle pubbliche amministrazioni, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni dei consumatori e degli utenti, per i centri di ricerca e per ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonome elaborazione e valutazione. Il sito Internet dell'Autoritàè predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni dei consumatori o di utenti, o studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e sulle informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.
11. L'Autorità inoltre:
a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza di cui all'articolo 4 richiamando le amministrazioni inadempienti;
b) valuta il contenuto dei piani stessi e può formulare osservazioni sulla congruità della misura adottata;
c) verifica l'effettivo svolgimento del confronto pubblico annuale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera o), richiamando le amministrazioni inadempienti.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.