Al comma 2, lettera i) sostituire il numero 2) con il seguente:
2) A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge nell'ambito della legge finanziaria sono individuate le risorse, previa istituzione di un apposito fondo, al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'eventuale soccombenza in giudizio delle amministrazioni pubbliche a seguiti dell'attivazione di procedure di cui alla presente lettera.