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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.54.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 2031

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2009  [ apri ]
3.54.

Al comma 2, lettera f), secondo periodo, sostituire le parole da: sono scelti tra persone di elevata professionalità fino alla fine della lettera, con le seguenti: nominati con decreto del Presidente della Repubblica, sono scelti tra persone di notoria indipendenza ed individuati tra esperti in materia di qualità e organizzazione delle amministrazioni pubbliche o del settore privato, nonché di riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche e gestionali, dei quali:
a) due designati dai Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;
b) uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, uno designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
c) uno designato dal CNEL con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.

3. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, dura in carica cinque anni ed i suoi membri non possono essere confermati.
4. L'incarico di membro della Commissione é incompatibile:
a) con l'esercizio del mandato parlamentare o di altre cariche pubbliche elettive;
b) con l'esercizio di cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro;
c) con la carica di amministratore di enti pubblici, aziende pubbliche, imprese a prevalente partecipazione pubblica o, comunque, con l'espletamento di altri uffici pubblici di qualsiasi natura;
d) con lo svolgimento di rapporti, anche occasionali, di collaborazione o consulenza con amministrazioni pubbliche o con gli altri soggetti di cui alle lettere b) e c).

5. L'incarico di cui al comma 4 non può comunque essere conferito a coloro i quali abbiano esercitato le funzioni o ricoperto le cariche di cui alle lettere a), b) e c) dei comma 4 nei due anni antecedenti alla designazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche nominati membri della Commissione sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.