Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:
i-bis) il personale del Ministero della Giustizia appartenente all'Organizzazione Giudiziaria è inquadrato nella qualifica economico-giuridica immediatamente superiore a quella di appartenenza con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.
i-ter) all'onere derivante dall'attuazione della lettera i-bis), si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate nel Fondo Unico di Amministrazione del Ministero della Giustizia per la riqualificazione dei personale dell'organizzazione giudiziaria.