Al comma 2, lettera i), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:
«2-bis) prevedere che la proposizione di un'azione nei confronti dei concessionari di servizi pubblici precluda l'avvio di un'istruttoria davanti e un'autorità indipendente ovvero renda improponibile un giudizio davanti al giudice ordinario per i medesimi fatti e nei confronti dello stesso concessionario».