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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.20.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 2031

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2009  [ apri ]
3.20.

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) Dopo l'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono inseriti i seguenti:
Art. 16-bis. - (Istituzione della Commissione indipendente per la valutazione dei risultati e della qualità dell 'azione delle amministrazioni pubbliche). - 1. A decorrere dall'anno 2008, il CNEL istituisce una struttura autonoma, denominata Commissione indipendente per la valutazione dei risultati e della qualità, dell'azione delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «Commissione», la quale svolge i compiti attribuiti dalla presente legge con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. La Commissione è composta dal Presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, scelti tra persone di notoria indipendenza e individuati tra esperti in materia di qualità e organizzazione delle amministrazioni pubbliche o del settore privato, nonché di riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche e gestionali.
3. Ai fini della nomina del Presidente, la Commissione competente del Senato della Repubblica e la Commissione competente della Camera dei deputati, con la maggioranza dei due terzi, indicano ciascuna un elenco di tre nomi di soggetti aventi i requisiti di cui al comma 2. Gli elenchi dei nomi così indicati sono sottoposti ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, con determinazione adottata d'intesa, provvedono alla designazione del Presidente.
4. I quattro membri sono designati:
a) uno dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;
b) uno dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
c) uno dal CNEL, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica;
d) uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. La Commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri non possono essere confermati.
6. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile:
a) con l'esercizio del mandato parlamentare o di altre cariche pubbliche elettive;

b) con l'esercizio di cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro;
c) con la carica di amministratore di enti pubblici, aziende pubbliche, imprese a prevalente partecipazione pubblica o, comunque, con l'espletamento di analoghi uffici pubblici di qualsiasi natura;
d) con lo svolgimento di rapporti, anche occasionali, di collaborazione o consulenza con amministrazioni pubbliche o con gli altri soggetti di cui alle lettere b) e c).

7. L'incarico di cui al comma 6 non può comunque essere conferito a coloro i quali abbiano esercitato le funzioni o ricoperto le cariche di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 6 nei due anni antecedenti alla designazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche nominati membri della Commissione sono obbligatoriamente collocati in aspettativa, senza assegni, fatta salva l'anzianità di servizio, per l'intera durata del mandato.
8. La Commissione definisce con uno o più regolamenti, entro trenta giorni dalla sua costituzione, l'organizzazione interna, il funzionamento e la relativa disciplina contabile.
9. Salvo quanto stabilito dal comma 11, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 21, comma 1. Il rendiconto della gestione è soggetto al controllo della Corte dei conti.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata l'indennità spettante al Presidente e ai membri della Commissione, la quale non può, in ogni caso, essere superiore all'80 per cento dell'importo previsto dall'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
11. La Commissione si avvale di una struttura di supporto costituita da un contingente di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, nella misura massima di quaranta unità, di cui dieci messe a disposizione direttamente dal CNEL. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale così assegnato mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, e i relativi oneri rimangono a carico delle stesse anche in deroga alle vigenti disposizioni speciali. Per il trattamento economico accessorio, sentite le organizzazioni sindacali, si fa riferimento alla struttura della retribuzione del personale dipendente del CNEL e i relativi oneri sono a carico della Commissione. L'articolazione interna di tale struttura è definita dal Presidente della Commissione, con proprio decreto, entro il medesimo termine stabilito dal comma 8, con il sistema di relazioni sindacali previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
12. Con decisione motivata, nei limiti della disponibilità di bilancio e comunque in misura non superiore al 25 per cento delle spese di funzionamento, la Commissione può avvalersi dell'apporto di ulteriori esperti, previo conferimento di appositi incarichi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La Commissione può concludere accordi con enti e organismi pubblici, comunque denominati, anche al fine di acquisire ulteriori professionalità necessarie ad adempiere ai propri compiti istituzionali.

Art. 16-ter. - (Compiti della Commissione). - 1. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) rileva e verifica, anche avvalendosi degli strumenti e delle strutture di cui alla lettera e), la qualità dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla soddisfazione dell'utenza ed al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La Commissione fornisce adeguato supporto alla definizione degli stessi;
b) predispone e diffonde linee guida, modelli e metodi per la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività di amministrazioni, enti e aziende pubblici, ai tini del controllo di gestione e della valutazione del personale, nonché per la definizione degli standard e la misurazione della qualità dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici, elaborando, altresì, proposte, segnalazioni e pareri per il miglioramento della qualità dei servizi resi, anche in attuazione di contratti di servizio, con riferimento alle risorse impiegate. Promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche e delle migliori pratiche nazionali e internazionali nelle suddette materie, collaborando con gli omologhi organismi e con le amministrazioni degli altri Stati, ovvero con gli altri soggetti operanti in ambito comunitario o internazionale;
c) provvede all'elaborazione di modelli di valutazione del personale, compresi i dirigenti, definendo per questi ultimi specifiche linee guida per la valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) assicura l'omogeneità, la pubblicità e la trasparenza dell'attività di valutazione e controllo strategico svolta dagli uffici e dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici nazionali, anche definendo i requisiti per la nomina dei componenti dei servizi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
e) nelle ipotesi in cui rileva casi di inefficacia, inefficienza, mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività delle amministrazioni pubbliche e dei livelli essenziali delle prestazioni, effettua specifiche segnalazioni al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, che adotta le iniziative di propria competenza, nonché, ove ravvisi un danno per la finanza pubblica, alle procure regionali della Corte dei conti e ai Collegi dei revisori dei conti. Ai fini della predetta rilevazione, la Commissione può anche richiedere ispezioni specifiche ovvero a campione da parte dei servizi ispettivi delle singole amministrazioni, nonché dell'ispettorato della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza; il predetto Corpo agisce nell'esercizio dei poteri di polizia economica e finanziaria previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e successive modificazioni;
f) ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi, che prevedono forme di remunerazione del personale e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche legate ai risultati, al merito ed alla professionalità, esercita attività di impulso, anche individuando parametri e metodologie di riferimento, attività di ricerca avvalendosi delle analisi e dei dati statistici resi disponibili dagli enti e dagli istituti che svolgono rilevazioni con riferimento ai livelli ed agli andamenti del costo del lavoro, nonché attività di rilevazione degli standard di servizio e dei criteri per la valutazione dei dirigenti, con particolare riguardo alla organizzazione e alla gestione delle risorse umane e strumentali;
g) svolge attività di rilevazione e analisi delle metodologie adottate dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, per la valutazione del personale, per i controlli interni e in sede di controllo di gestione;
h) rende pubblici, anche per via telematica, i risultati dell'attività di monitoraggio e verifica di cui alla lettera a), nonché delle attività svolte ai sensi della lettera d). La Commissione assicura, altresì, la disponibilità, per le associazioni dei consumatori o utenti, i centri di ricerca ovvero ogni altro osservatorio qualificato, dei dati sui quali sono basate tali attività, anche mediante la predisposizione di indagini sulla percezione degli utenti;
i) redige e presenta una relazione annuale al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulla situazione dei livelli e della qualità dei servizi erogati dalle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché sull'attività svolta.

Art. 16-quater. - (Archivio delle direttive, banche di dati e modalità dello svolgimento delle attività). - 1. La Commissione si avvale del supporto informativo dell'archivio nazionale e della banca di dati di cui all'articolo 17 della presente legge, nonché della banca dati di cui all'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315.
2. La Commissione può avvalersi dell'attività dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), della Banca d'Italia, della Commissione tecnica per la finanza pubblica, nonché del Sistema statistico nazionale.
3. Per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite, la Commissione si avvale, altresì, dei risultati delle attività di valutazione dell'istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e delle Agenzie regionali per i servizi sanitari, nonché del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. I predetti organismi riferiscono annualmente alla Commissione, per il tramite dei Ministri vigilanti, sull'attività svolta e comunicano tempestivamente alla stessa, anche su sua richiesta, i dati e le informazioni funzionali allo svolgimento delle rispettive attività di valutazione. La Commissione promuove, altresì, incontri periodici, consultazioni e audizioni con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, studiosi qualificati, università, enti e centri di ricerca, organi di informazione, organizzazioni delle imprese e dei lavoratori, amministratori e dirigenti pubblici, al fine di esaminare le problematiche emergenti dalla valutazione della qualità dell'attività delle singole amministrazioni pubbliche e il grado di soddisfazione dell'utenza.
4. Le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, concorrono a delineare, nell'ambito della rispettiva autonomia legislativa e regolamentare e per quanto concerne i rispettivi ambiti di competenza territoriale, modalità operative per l'attuazione delle attività di monitoraggio e valutazione della Commissione, di cui all'articolo 16-ter, comma 1, lettera a), nonché forme di coordinamento delle attività di cui all'articolo 16-ter, comma 1, lettera d). Le disposizioni di cui agli articoli 16-bis e 16-ter sono volte a promuovere e assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale nonché il coordinamento informativo dei dati, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e r), della Costituzione.
5. Al fine di consentire il pieno ed efficace svolgimento dei compiti della Commissione, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale trasmettono alla stessa le informazioni generali riguardanti l'attività di valutazione e controllo strategico di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi degli articoli 4 e 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281. Le amministrazioni dello Stato trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, la relazione annuale degli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni».

2. i componenti della Commissione di cui all'articolo 16-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi per il riordino del sistema dei controlli interni, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11 -ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
4. Nell'adozione dei decreti legislativi previsti dal comma 3, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare e integrare le disposizioni sulla valutazione del personale titolare di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, assicurando che lo svolgimento dei procedimenti valutativi da parte di ciascuna amministrazione sia improntato a criteri di indipendenza e trasparenza e garantisca comunque adeguate forme di partecipazione dei destinatari della valutazione, in coerenza con quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) prevedere per le amministrazioni statali l'adeguamento delle attività di valutazione delle prestazioni dei dirigenti, svolte dai soggetti ad esse preposti dalla legislazione vigente, alle linee guida definite dalla Commissione di cui all'articolo 16-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, introdotto dal comma 1 del presente articolo;
c) prevedere la connessione agli esiti del processo di valutazione di adeguati strumenti o istituti volti alla corresponsione ai dirigenti di trattamenti economici differenziati di risultato, in coerenza con quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
d) prevedere la pubblicità e la trasparenza dell'attività di valutazione, di controllo strategico e di gestione operata dalle amministrazioni pubbliche, stabilendo che le stesse provvedano in conformità con i rispettivi ordinamenti, tenendo anche conto delle migliori pratiche sviluppate a livello nazionale e internazionale;
e) prevedere la totale e immediata accessibilità, da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore qualificato, dei dati sui quali si basa la valutazione stessa affinchè, fatte salve le specifiche disposizioni a tutela dei dati riservati o sensibili, i medesimi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione, nonché confronti periodici tra valutazioni operate dall'interno della pubblica amministrazione e valutazioni operate dall'esterno;
f) prevedere lo svolgimento di una conferenza annuale a cura del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sull'attività di valutazione compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione dei componenti del Consiglio medesimo, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, assicurando la disponibilità permanente dei relativi dati sul sito internet della Commissione di cui all'articolo 16-bis della predetta legge n. 936 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo;
g) prevedere per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di perseguire specifici obiettivi di miglioramento delle prestazioni e della qualità dell'azione svolta dalle medesime in sede di pianificazione strategica e programmazione operativa; prevedere altresì, anche attraverso l'interconnessione dei sistemi informativi, che le pubbliche amministrazioni sviluppino un proficuo collegamento tra sistemi di controllo interno, ivi compresa la valutazione, e il miglioramento delle prestazioni secondo il principio del miglioramento continuo.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3, il Governo può adottare, con la procedura di cui al medesimo comma 3, eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
6. All'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica» sono soppresse;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «semplificazione delle procedure» sono inserite le seguenti: «, il raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti negli atti di indirizzo, con particolare riguardo ai processi di acquisizione, gestione e valorizzazione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, nonché l'attuazione dei processi di miglioramento della qualità dell'azione amministrativa finalizzata al soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei cittadini, al razionale utilizzo delle risorse e al contenimento della spesa».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per il funzionamento dell'organismo di cui al comma 2, lettera f), è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro per il 2009 e di 4 milioni di euro a decorrere dal 2010, compresi i compensi ai componenti. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione dell'organismo e fissati i compensi per i componenti.