Al comma 2, lettera a), aggiungere, infine il seguente periodo: Prevedere che in ogni caso le materie dell'organizzazione degli uffici, dell'accesso all'impiego, anche con riferimento ai titoli di studio, della mobilità, delle incompatibilità, della valutazione e delle sanzioni disciplinari, sono riservate alla legge e che le disposizioni di legge, regolamento o statuto che disciplinano tali materie non possono essere modificate, soppresse o derogate dai contratti collettivi, salvo che ciò sia espressamente previsto dalla legge.