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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.16.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 2031

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2009  [ apri ]
2.16.
inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'immissione in ruolo dei dipendenti con qualifica non dirigenziale provenienti da altre amministrazioni dello Stato, ivi incluse le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo alla data dl entrata in vigore della presente legge, con esclusione dei personale militare e delle forze di polizia. Nei limiti dei posti vacanti, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. Qualora i posti disponibili siano insufficienti, i dipendenti non immediatamente trasferiti permangono in servizio in posizione di comando o fuori ruolo fino all'immissione in ruolo al verificarsi delle occorrenti vacanze in organico, sulla base delle domande presentate. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e O del DPCM dell'11 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, Le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.