Al comma 2, lettera h), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:
5-bis) modificazione del regime sulla decorrenza dei contratti collettivi, nazionali ed integrativi, in coerenza con il settore privato, prevedendo che gli effetti giuridici ed economici decorrano inderogabilmente dal giorno successivo alla loro sottoscrizione. I contratti potranno prevedere indennità una tantum relativamente al periodo intercorso tra la scadenza del precedente contratto collettivo e l'entrata in vigore di quello nuovo.